ROSATELLUM, RITORNO A UN SISTEMA ELETTORALE ‘MISTO’
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Il 26 ottobre il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La legge contiene anche la delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
Analogamente a quanto successo alla Camera, è stata posta la fiducia agli articoli 1,2,3,4, e 6. Il testo del Rosatellum (dal nome del relatore Ettore Rosato), identico a quello già licenziato dalla Camera, è stato approvato con 214 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti.

La riforma delinea un sistema elettorale misto formato da una componente maggioritaria uninominale (36,8%) e una proporzionale plurinominale (63,2%). Sono istituiti collegi uninominali in 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e in 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige), in cui è eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Vengono eletti in ciascun collegio plurinominale, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
Le circoscrizioni proporzionali sono 28 per la Camera e 20 su base regionale per il Senato. Gli eletti nei collegi plurinominali alla Camera sono 386 (oltre a 12 eletti nella circoscrizione estero). I collegi plurinominali al Senato sono 193 (oltre a 6 eletti nella circoscrizione estero).

Ciascun partito che intende presentarsi alle elezioni è tenuto a depositare il proprio contrassegno, a indicare la propria denominazione e a depositare il programma elettorale, nel quale viene indicata la persona a capo della forza politica. Ogni il partito deve depositare il proprio statuto, oppure, indicare gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro. In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali ricompresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. La lista, sia alla Camera sia al Senato, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà
Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato. In ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5. Non può essere candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero.
Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale

Nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, è stabilito un ordine alternato di genere. Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, capolista compresi.
Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati - da due a quattro - nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.
Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3% a livello nazionale per le liste singole e del 10% a livello nazionale per le coalizioni (e del 3 % per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%). Per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1%. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche. Al Senato l'assegnazione proporzionale dei seggi alle liste avviene a livello regionale ma valgono le soglie di sbarramento nazionali.
Nel caso in cui un seggio rimanga vacante è previsto che il seggio sia attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

Per chi intende candidarsi nella ripartizione della circoscrizione Estero non è richiesto il requisito della residenza. Gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero e, in tal caso, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale. Gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero. Non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei 5 anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero.

Non possiamo sapere quanti seggi otterranno le coalizioni e le singole liste alle prossime elezioni. Probabilmente, se troveranno conferma gli attuali sondaggi, nessuno dei contendenti riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta alla Camera (316 seggi) e al Senato (158 senza contare i senatori a vita). In questo caso, possiamo concludere che la prossina maggioranza in parlamento sarà composta da una coalizione e questa coalizione sarà formata dallo sfaldamento degli schieramenti che si saranno affrontati in campagna elettorale.
Elia Bova